Le due annualità di pensione costituiscono una provvidenza economica “una tantum” prevista, in favore dei superstiti, in caso di decesso delle vittime
Introdotta dall’articolo 2, co. 3 della legge 407/1998 in favore dei soli superstiti delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo la misura è stata confermata. E rivisitata dall’articolo 5, co. 4 della legge 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. E poi stata estesa ad opera dell’articolo 2, co. 105 della legge 244/2007 dal 1° gennaio 2008 anche in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati.
Tale provvidenza è inserita nel quadro degli speciali benefici assistenziali previsti a favore dei familiari di questa particolare e meritevole categoria di servitori dello Stato o delle vittime del terrorismo e delle stragi con tali finalità.
Per il conseguimento della misura è necessario che la vittima sia deceduta direttamente a causa dei predetti eventi. O anche successivamente agli stessi purchè, in tal caso, risultasse portatrice di una invalidità permanente non inferiore al 25% riconosciuta in conseguenza di tali eventi.
Le due annualità di pensione sono erogate, in particolare, nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta secondo la normativa comune ed in particolare secondo il seguente ordine di priorità:
1) coniuge superstite;
2) figli minori;
3) maggiorenni iscritti ad istituti superiori o ad università per tutta la durata del corso legale di studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età;
4) figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
5) genitori;
6) fratelli e sorelle se conviventi e a carico.
L’importo del beneficio è pari a due annualità di trattamento pensionistico comprensive della 13^ mensilità (cioè 26 mensilità di pensione) determinato sulla base del trattamento lordo di reversibilità o indiretto loro spettante al momento dell’attribuzione a ciascun superstite secondo la normativa di volta in volta applicabile a seconda dell’evento.
In particolare
Ad esempio, in caso di decesso di una vittima del terrorismo portatrice di invalidità permanente non inferiore all’80% l’aliquota di reversibilità è pari al 100 per cento indipendentemente dal numero di contitolari e la relativa pensione ai superstiti spettante agli aventi diritto è sempre pari all’ultima retribuzione del soggetto al momento dell’evento.
Ipotizzando che il trattamento da corrispondere sia pari a mille euro e che concorra il coniuge e due figli il trattamento di reversibilità sarà pari a 600 euro mensili per il coniuge e 200 euro mensili per ciascuno dei figli (il coniuge concorre per il 60% ed il 40% va ai due figli in parti uguali). Pertanto la misura della doppia annualità da attribuire al coniuge sarà pari a 600 € moltiplicate per 26 mensilità mentre per ciascuno dei figli l’importo sarà pari a 200 € moltiplicate per 26 mensilità.
Le medesime regole si applicano ove ai superstiti non sia riconosciuto il trattamento di attività. Ma la pensione privilegiata indiretta (o di reversibilità) o la pensione indiretta (o di reversibilità).
Solo che in tal caso le aliquote e, pertanto, la misura della doppia annualità si determina sulla base della pensione spettante ai superstiti e non sull’ultimo stipendio del de cuius.
Ad esempio nel caso di concorso del coniuge e di un figlio nei confronti di un defunto portatore di invalidità non inferiore al 25% a seguito dei predetti eventi avente diritto ad una pensione di mille euro, la prestazione ai superstiti sarà pari al 60% di tale importo per il coniuge (600€) e del 20% per il figlio (200€).
La doppia annualità sarà pari, pertanto, a 26 mensilità di 600 euro per il coniuge e a 26 mensilità di 200 euro per il figlio.
L’indennità è riconosciuta in aggiunta ai citati trattamenti ai superstiti sopra menzionati ma, a differenza di questi ultimi, non gode dell’esenzione irpef riconosciuta in favore delle vittime del terrorismo e delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati.
Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)